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Di seguito alcune
normative e principi basilari utili per chi opera nel mondo del Web Marketing e di Internet in generale.

Web Marketing – Pubblicità On line
Non ci sono disposizioni di legge specifiche per l’ambito on-line, tutta la normativa relativa alla pubblicità tradizionale è estendibile anche a quella on-line.
La fonte normativa più importante su pubblicità e campagne promozionali (anche per gli operatori Internet) è il Codice dell’Autodisciplina Pubblicitaria Italiana. Non è una vera legge, ma chi aderisce all’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (Iap) è tenuto a rispettarla e a sottostare alle decisioni del Comitato di Controllo e del Giurì. Questi organi decidono in caso di controversie o messaggi equivoci che non rispettano le regole che si sono imposti i pubblicitari in Italia.
La concorrenza sleale in ambito pubblicitario è controllata dall’Autorità Garante per la concorrenza e per il mercato (Agcm) che ha potere sanzionatorio nei confronti di chi effettua campagne ingannevoli o scorrette. Questa istituzione fa rispettare il decreto legislativo 25 gennaio 1992 n° 74, un testo fondamentale in materia di pubblicità ingannevole e comparativa.
Il recente
Decreto legislativo 9 aprile 2003 n° 70 all’articolo 9 parla espressamente di «comunicazione commerciale non sollecitata».Al di là delle attività delle authority e dello Iap, l’attività pubblicitaria (compresa quella su Internet) è soggetta a tutte le leggi civili e penali dello Stato italiano.>

Privacy – Trattamento Dati Personali
Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196, denominato Codice in materia di protezione dei dati personali in vigore dal 1° gennaio 2004 in sostituzione della legge n° 675/1996 (Legge sulla Privacy). Questo decreto disciplina il trattamento di dati personali anche attraverso servizi di comunicazione elettronica (si pensi all’e-mail marketing o alla profilazione degli utenti sui portali Internet). Al rispetto della nuova legge sulla privacy vigilerà l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Privacy).

P.IVA e Sito Internet
La legge impone che chiunque sia in possesso di partita Iva e dispone di un sito web deve indicarla in home page. Tale obbligo è stato introdotto dall'articolo 2 del Dpr n. 404 del 5 ottobre 2001, secondo il quale la partita Iva attribuita al contribuente che ha intrapreso l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, resterà invariato fino al momento della cessazione dell'attività e "deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto".
L'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 60 del 6 maggio del 2006, la quale avvalora la necessità dell'indicazione della
partita Iva anche sui siti meramente pubblicitari e non solo su quelli che svolgono commercio elettronico.
È possibile regolarizzare la propria posizione con il semplice aggiornamento dell'home page del proprio sito, evitando così di incorrere nelle sanzioni amministrative (da 258,23 a 2.065,83 euro) previste per la violazione degli obblighi di comunicazione disciplinati dal Dpr n. 472 del 1997.

Legge Stanca (L. 04/2004)
(Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici)


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