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Di seguito alcune normative
e principi basilari
utili per chi opera nel mondo del Web Marketing e
di Internet in generale.
Web Marketing
– Pubblicità On line
Non ci sono disposizioni
di legge specifiche per l’ambito on-line, tutta
la normativa relativa alla pubblicità tradizionale
è estendibile anche a quella on-line.
La fonte normativa
più importante su pubblicità e campagne
promozionali (anche per gli operatori Internet) è
il Codice
dell’Autodisciplina Pubblicitaria Italiana.
Non è una vera legge, ma chi aderisce all’Istituto
di Autodisciplina Pubblicitaria (Iap) è tenuto
a rispettarla e a sottostare alle decisioni del Comitato
di Controllo e del Giurì. Questi organi decidono
in caso di controversie o messaggi equivoci che non
rispettano le regole che si sono imposti i pubblicitari
in Italia.
La concorrenza
sleale
in ambito pubblicitario è controllata dall’Autorità
Garante per la concorrenza e per il mercato (Agcm)
che ha potere sanzionatorio nei confronti di chi effettua
campagne ingannevoli o scorrette. Questa istituzione
fa rispettare il decreto
legislativo 25 gennaio 1992 n° 74,
un testo fondamentale
in materia di pubblicità
ingannevole e comparativa.
Il recente Decreto
legislativo 9 aprile 2003 n° 70
all’articolo 9 parla espressamente di «comunicazione
commerciale non sollecitata».Al di là
delle attività delle authority e dello Iap,
l’attività pubblicitaria (compresa quella
su Internet) è soggetta a tutte le leggi civili
e penali dello Stato italiano.>
Privacy –
Trattamento Dati Personali
Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196,
denominato Codice
in materia di protezione dei dati personali in
vigore dal 1° gennaio 2004 in sostituzione della
legge n° 675/1996 (Legge sulla Privacy). Questo
decreto disciplina il trattamento di dati personali
anche attraverso servizi di comunicazione elettronica
(si pensi all’e-mail marketing o alla profilazione
degli utenti sui portali Internet). Al rispetto della
nuova legge sulla privacy vigilerà l’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali (Privacy).
P.IVA e Sito
Internet
La legge impone
che chiunque sia in possesso di partita Iva e dispone
di un sito web deve
indicarla in home page.
Tale obbligo è stato introdotto dall'articolo
2 del Dpr n. 404 del 5 ottobre 2001, secondo
il quale la partita Iva attribuita al contribuente
che ha intrapreso l'esercizio di un'impresa, arte
o professione nel territorio dello Stato, resterà
invariato fino al momento della cessazione dell'attività
e "deve essere indicato nelle dichiarazioni,
nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni
altro documento ove richiesto".
L'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 60
del 6 maggio del 2006, la quale avvalora la necessità
dell'indicazione della
partita Iva anche sui siti meramente pubblicitari
e non solo su quelli che svolgono commercio elettronico.
È possibile regolarizzare la propria posizione
con il semplice aggiornamento dell'home page del proprio
sito, evitando così di incorrere nelle sanzioni
amministrative (da 258,23 a 2.065,83 euro) previste
per la violazione degli obblighi di comunicazione
disciplinati dal Dpr n. 472 del 1997.
Legge Stanca (L. 04/2004)
(Disposizioni
per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici)
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